ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
COLORADO APS
Ente di Terzo Settore
STATUTO
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Articolo 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – LOGO - STATUTO
È costituito L’Ente di Terzo Settore ai sensi del D.lgs 117/17, del codice civile e della normativa in materia, nella forma di Associazione non riconosciuta di Promozione Sociale (acronimo APS) ai sensi dell’articolo 35 del citato D.lgs. 117/17, denominato “COLORADO APS”, qui di seguito, nel presente Statuto, “Associazione”.
L’Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non impone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
È, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività delle cariche associative.
Non possono far parte dell’Associazione altri Enti del terzo Settore, ma solo persone fisiche, che ne condividono gli scopi e l’attività sociale.
L’Associazione ha sede in Monserrato (Ca), presso la Via Eutropio n. 41.
La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in diversa località senza che ciò costituisca modifica statutaria, su delibera dell’Assemblea dei soci in tenuta ordinaria, convocata e costituita in base alle norme del presente statuto, fatto salvo gli obblighi di comunicazione agli enti preposti, a norma delle disposizioni normative, da effettuarsi a cura del segretario.
L’Associazione potrà, altresì, elaborare ed utilizzare un proprio logo originale con il quale contraddistinguersi e rendersi riconoscibile, dovrà utilizzare nelle comunicazioni esterne e nella denominazione sociale la locuzione “Associazione di Promozione Sociale, o l’acronimo APS, a norma del comma 5, art. 35 del D.lgs 117/17.
L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del richiamato Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico applicabili. Esso vincola alla sua osservanza i soci, costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa, ed è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
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Articolo 2 – OGGETTO E SCOPI ASSOCIATIVI - DURATA
L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati. Può, inoltre, avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti, e/o autonomi, quando ciò sia necessario allo svolgimento dell’attività sociale, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente e nei limiti previsti dalla normativa di settore.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 117/17, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all’art. 5 del D.lgs 117/17.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
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Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, ossia tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, compresi servizi, assistenza, promozione e diffusione di informazioni di natura consulenziale, fiscale, giuridica, del lavoro, di tutela dei diritti personali e collettivi, di rapporti con la pubblica amministrazione e con i servizi al cittadino, di superamento di situazioni di disagio e di bisogno, di tutela dei diritti degli invalidi e dei disabili, salvo le prestazioni riservate al sistema previdenziale, sanitario e di amministrazione della giustizia.
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Interventi e prestazioni sanitarie;
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Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
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Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
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Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
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Formazione universitaria e post-universitaria;
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Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
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Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
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Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
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Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
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Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
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Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
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Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
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Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
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Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
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Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
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Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
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Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
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Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
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Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
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Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
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Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
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Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione può inoltre gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori artistico, sportivo, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, assistenziale, economico, sociale, senza finalità di lucro.
L’Associazione non ha scopi di lucro ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ovvero avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa. Gli utili e gli avanzi di gestione potranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Associazione è costituita per una durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea dei soci, come previsto dal presente statuto.
Articolo 3 – SOCI ED ELENCO SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne condividono i principi ispiratori, e, mossi da spirito di solidarietà, intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento degli scopi previsti nel presente statuto e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti associativi dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
Tutti i soci sono iscritti nel libro degli associati, che è istituito e tenuto sempre aggiornato a cura dal Segretario o, in caso di suo impedimento, dal Presidente.
Il libro degli associati è custodito nella sede sociale, ed è sempre disponibile per la consultazione da qualunque membro del Consiglio Direttivo, su semplice richiesta verbale al Segretario o al Presidente, ovvero a qualunque consigliere o socio lo abbia in temporanea custodia.
Per essere ammessi alla qualifica di socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
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Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza, anche su modulo prestampato appositamente predisposto;
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Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del Presidente o, in caso di inerzia, del Consiglio Direttivo, valutare l’accettazione della richiesta di iscrizione, e comunicarla all’interessato in forma anche solo verbale. L’accettazione della richiesta comporta l’iscrizione nel libro degli associati e dà diritto, se prevista, a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”.
Il libro degli associati è stampato ogni mese, fermo restando l’obbligo di tenerlo costantemente aggiornato almeno elettronicamente.
Esso è consultabile dagli organi ufficiali preposti alla vigilanza fiscale, sanitaria o di altro tipo ed è presentato agli stessi dal Segretario o dal Presidente.
Ogni persona può verificare il suo inserimento nel libro degli associati e il suo status di socio con semplice istanza al Segretario o al Presidente, che fornisce risposta entro 24 ore, verbalmente o per iscritto, anche attraverso sms, email, o qualunque altro strumento idoneo a riportare l’informazione.
I dati dei soci saranno trattati secondo la normativa relativa alla protezione dei dati personali.
Articolo 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci regolarmente iscritti nel libro degli associati sono obbligati:
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Al pagamento della tessera sociale e dei contributi annuali ordinari e straordinari, deliberati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
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All’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile. La quota associativa è intrasmissibile.
I soci possono essere: a) Ordinari; b) Sostenitori; c) Onorari.
Sono soci ordinari tutti i soci iscritti nel libro degli associati in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie e straordinarie deliberate dall’Assemblea dei soci per l’anno in corso. Essi hanno il diritto:
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Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
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Di essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
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Di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
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Di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
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Di votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
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Di partecipare alle attività associative, avanzare proposte al Consiglio Direttivo con finalità compatibile con gli scopi dell’associazione;
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Di frequentare i locali sociali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nel rispetto delle norme di legge, delle delibere degli organi associativi, della comune decenza ed educazione;
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Di usufruire dell’eventuale attività di spaccio interno, se organizzata;
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Di avanzare istanze all’Assemblea dei soci;
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Di esercitare qualunque ulteriore diritto stabilito dall’Atto costitutivo, dallo Statuto, da Regolamenti interni o da delibere diverse non in contrasto con i primi tre;
I soci costituenti, così come indicati nell’atto costitutivo, sono soci ordinari di diritto e a vita. Il loro status di socio è rinnovato automaticamente di anno in anno e hanno diritto a ricevere la tessera sociale, ove prevista, senza corrispondere quote associative ordinarie o straordinarie, obbligo del quale sono esentati. La decadenza dallo status di socio fondatore a vita è prevista solo in caso di espulsione per radiazione secondo la procedura di cui all’articolo 6.
Sono soci sostenitori, tutti coloro che, per mera volontà e concordando con gli scopi associativi, abbiano devoluto offerte in denaro nei termini di legge o contributi in lavoro volontario non retributivo, consulenza o altro. Essi, su delibera del Consiglio direttivo a maggioranza assoluta, come riportato in successivo comma del presente articolo, sono iscritti in maniera permanente nel libro degli associati, non pagano quote associative ordinarie e straordinarie in qualunque misura, e usufruiscono di tutti i diritti riservati agli stessi soci, ad esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo. Permane la loro qualifica sino a successiva delibera del Consiglio direttivo che ne revochi lo Status. Contro la delibera di revoca è presentabile ricorso all’Assemblea dei soci nelle forme previste dall’art. 5.
Sono soci onorari le personalità eminenti italiane e straniere o enti che si siano resi meritevoli di pregi sociali, civili, politici, scientifici, sportivi o altro, o che abbiano contribuito in misura significativa alla vita associativa, che acquisiscono lo status su delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, e proposti da qualunque socio allo stesso Consiglio Direttivo.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative ordinarie e straordinarie e conservano la qualifica fino a revoca, nelle forme stabilite dall’art. 5, e usufruiscono di tutti i diritti riservati agli stessi soci, ad esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo.
Articolo 5 –REVOCA E RECESSO DELLO STATUS DI SOCIO
Qualora siano sollevati motivi di incompatibilità di un nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’associazione, ovvero per motivi etici, caratteriali o altro, il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, può provvedere alla revoca dell’iscrizione, attraverso delibera a maggioranza assoluta. All’uopo, prima della riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Presidente compilano l’elenco dei soci iscritti nel libro degli associati nei trenta giorni precedenti, con i relativi dati anagrafici.
Nel caso di revoca della qualità di socio, come stabilito dal precedente comma, l’interessato potrà presentare ricorso all’Assemblea dei soci, con istanza presentata a mano al Presidente, al segretario, o a un membro del Consiglio direttivo, ovvero attraverso comunicazione avente valore legale. L’assemblea è convocata senza indugio dal Presidente, dal vicepresidente o dal Segretario, non oltre 30 gg dal deposito del ricorso.
Il Consiglio Direttivo, rappresentato dal Presidente o dal Vicepresidente, presenta in assemblea, per iscritto, i motivi che hanno portato alla delibera di revoca. L’interessato ricorrente può, altresì, presentare memorie scritte, che vengono lette in assemblea e acquisite agli atti.
Per la revoca dello status dello status di socio sostenitore o onorario si applica la procedura stabilita dal presente articolo.
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e successiva rettifica da parte dell’Assemblea dei soci entro 30 gg.
Articolo 6 – ESPULSIONE PER RADIAZIONE DEL SOCIO
I soci, qualunque sia il tipo e lo status, possono essere espulsi per radiazione per i seguenti motivi:
1) non ottemperanza alle norme dello statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
2) morosità senza giustificato motivo;
3) comportamenti che arrechino danno al buon nome ed all’immagine dell’Associazione, ovvero contrari alla moralità, alla decenza, all’educazione e al costume;
4) per non aver, nel corso di un mandato di consigliere del Consiglio direttivo, membro del Collegio dei Probiviri o dell’Organo di Controllo, qualora istituito, o altra delega o incarico, non aver ottemperato gli obblighi del suo ufficio, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dalle delibere dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, ovvero per violazioni di carattere fiscale, amministrativo, penale, sanitario o altro, ovvero per avere, con comportamento anche solo colposo, contribuito a recare danno all’associazione, di natura economica, d’immagine, morale o altro.
Organo competente all’espulsione e alle dimissioni dei soci è il Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri, su proposta di qualunque suo membro o su istanza presentata al Presidente da parte di un numero di soci non inferiore a 15. In tale ultimo caso, il Consiglio Direttivo, richiede l’audizione di un rappresentante degli istanti, firmatario dell’istanza stessa, unitamente all’eventuale presentazione di memorie scritte. All’uopo, la convocazione del rappresentante degli istanti è inviata agli stessi istanti nelle forme previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.
Il socio radiato è immediatamente espulso e, se si trova in esercizio di qualunque mandato e carica, essa è restituita senza indugio nelle mani della persona incaricata dal Consiglio Direttivo con la delibera di radiazione.
Il socio radiato potrà presentare ricorso all’Assemblea dei soci. La stessa è convocata senza indugio dal Presidente, dal vicepresidente o dal Segretario, non oltre 30 gg dal deposito del ricorso.
Il Consiglio Direttivo, rappresentato dal Presidente o dal Vicepresidente, presenta in assemblea, per iscritto, i motivi che hanno portato alla delibera di revoca. L’interessato ricorrente può, altresì, presentare memorie scritte, che vengono lette in assemblea e acquisite agli atti.
Nel caso di reintegrazione del socio radiato su delibera dell’Assemblea per ricorso, allo stesso socio sono restituiti tutti i diritti dello status relativo e, se esercitava prima della delibera di radiazione un qualunque mandato o incarico, lo stesso è restituito, salva qualunque decisione contraria da parte dell’Assemblea in sede di appello o, successivamente, del Consiglio direttivo secondo le forme previste dal presente Statuto.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova iscrizione pari al periodo compreso dalla data di disdetta e quella della nuova iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci.
Articolo 7 – QUALITA’ DI VOLONTARIO
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
I volontari che svolgono attività non occasionale, sono iscritti a cura del presidente nel Registro dei volontari.
L’attività die volontario non può essere retribuito in alcun modo nemmeno dal beneficiario, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Articolo 8 – PATRIMONIO
Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà dell’Associazione formato a sua volta da:
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Quote sociali;
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Quote corrisposte dai soci, di natura straordinaria, per la partecipazione ad attività ed iniziative organizzate dall’Associazione ovvero per altri motivi deliberati;
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Contributi pubblici ed elargizioni private;
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Le entrate costituenti corrispettivi specifici delle attività svolte dall’associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate nei confronti dei propri associati e dei loro familiari conviventi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché° nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m) del D.lgs 117/17:
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Proventi derivanti da attività marginali svolte in favore di associati, loro familiari e di terzi non soci, di natura commerciale;
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sponsorizzazioni;
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beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
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da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Le quote sociali di adesione versate non sono rimborsabili e/o trasmissibili né costituiscono titolo di proprietà alcuna ma rappresentano unicamente un versamento a sostegno economico delle attività dell’associazione.
Eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo spese da qualunque socio o appartenente ad organi direttivi o da volontari deve essere dall’Associazione rimborsata senza indugio nel più breve tempo possibile.
Articolo 9 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, ed ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Articolo 10 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
10.1 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano deliberante dell’Associazione ed è costituita esclusivamente dai soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
Partecipano all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e per l’anno in corso, alla data di convocazione della stessa nelle forme previste.
Per aver diritto al voto il socio deve trovarsi in regola con il versamento delle quote associative ordinarie e straordinarie. Eventuali morosità sono sanabili sino a 24 ore prima la data prevista per l’assemblea in prima convocazione.
Al fine di verificare la presenza del proprio nominativo nel libro degli associati, qualunque socio può verificare, dal giorno di pubblicazione della convocazione dell’assemblea sino alla data di riunione della stessa, l’inserimento del proprio nominativo o quello di altra persona per mezzo di delega, firmata in originale e con copia di documento d’identità allegato e in corso di validità, nonché la, propria o del delegante, regolarità nel versamento delle quote. Eventuali ricorsi contro la mancata iscrizione sono presentabile in assemblea, presentando idonea documentazione. L’assemblea delibera l’ammissione al diritto di elettorato attivo e passivo a maggioranza assoluta. Nel caso non risulti impossibile per mancato raggiungimento del quorum previsto, l’istanza è dichiarata non accogliibile.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto, qualunque sia il valore della sua quota. Il voto è espresso per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo le disposizioni riportate nel presente articolo e nel presente Statuto.
L’Assemblea delibera sulle seguenti materie:
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Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
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Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
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Approva il bilancio;
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Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
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Delibera sull'esclusione degli associati, a norma del presente statuto;
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Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
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Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
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Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
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Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
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Disposizioni riguardanti gli indirizzi e obiettivi dell’associazione;
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Disposizioni riguardanti il patrimonio dell’Associazione;
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Modifica dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni;
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Approvazione di specifiche deleghe a soci;
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Delibera riguardo i ricorsi contro revoca, radiazioni, o altri previsti dal presente statuto.
L’Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita qualora siano presenti la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione, la stessa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per approvare i bilanci, le relazioni sulle attività da effettuare nell’anno sociale e discutere i problemi connessi al perseguimento dello scopo associativo.
È consentito il voto per delega, fino ad un numero massimo di tre deleghe per socio presente, escluso il voto personale, se il numero degli associati è uguale o inferiore a cinquecento, o un massimo di cinque deleghe, se il numero degli associati è superiore a cinquecento. La delega deve riportare i dati anagrafici del socio delegante, la firma leggibile e la copia di un documento d’identità in corso di validità (non è consentita patente di guida non emessa dagli organi prefettizi, tessera sanitaria, ecc.). Le deleghe sono presente e verificata dal Presidente dell’Assemblea secondo quanto previsto nel successivo comma, o da un suo delegato direttamente in Assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o qualora l’Assemblea, con delibera a maggioranza semplice, lo ritenga opportuno.
L’assemblea approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza obbligatoria della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, dal Vice presidente, se nominato, o dal Segretario, ovvero da qualunque membro del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di loro assenza, elegge il Presidente dell’Assemblea, con compiti limitate dalla seduta.
Quanto discusso e deliberato in Assemblea, è verbalizzato a cura del Segretario o, nel caso di impedimento, da altra persona, anche esterna, delegata dal Presidente dell’Assemblea. Il Verbale è letto ad alta voce alla conclusione ed è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea stessa. È deliberato a maggioranza dei presenti. In caso di mancata approvazione, il verbale è modificato sino ad avvenuta approvazione. È firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
10.2 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
È responsabile della convocazione dell’Assemblea il Consiglio direttivo, secondo le responsabilità riportate nel successivo comma.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno, secondo quanto previsto nell’articolo precedente e nelle forme di cui ai precedenti commi, ovvero secondo le disposizioni previste dagli articoli del presente statuto.
L’Assemblea, viene convocata, alternativamente, dal Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario o da qualunque membro del Consiglio direttivo, con “Avviso di convocazione” da affiggersi presso la sede sociale, in bacheca o altro luogo visibile, con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata, ovvero con pubblicazione della convocazione sul sito internet dell’Associazione, o, ancora, attraverso avviso via e-mail, nel rispetto del termine di cui sopra. Per la sua convocazione non è richiesta alcuna motivazione, salvo l’obbligo di pubblicare l’ordine del giorno nell’avviso di convocazione.
Inoltre, essa è convocata su istanza motivata e riportante le materie da trattare firmata da almeno 15 soci regolarmente iscritti nel libro degli associati e in possesso dei diritti di elettorato attivo e passivo da presentare al Presidente o a qualunque membro del Consiglio Direttivo, che provvede ad informare lo stesso Consiglio Direttivo attraverso riunione convocata senza indugio e da tenersi non oltre 7 gg dal ricevimento dell’istanza. All’istanza devono essere allegate le copie dei documenti d’identità in corso di validità.
Il Consiglio direttivo prende semplice atto dell’istanza di cui al comma precedente e provvede, per mezzo del presidente o di altro membro delegato, alla convocazione dell’Assemblea, entro 15 gg dalla riunione del Consiglio direttivo, nelle forme previste dal terzo comma del presente articolo. La mancata convocazione dell’Assemblea comporta l’applicazione di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.
La mancata convocazione dell’Assemblea risulta costituire gravissima violazione allo spirito associativo, degli scopi sociali e solidaristici e, pertanto, nel caso in cui l’Assemblea non sia convocata entro un anno dalla precedente, ovvero L’Assemblea non sia convocata nei modi e nei tempi previsti dal presente Statuto, qualunque socio regolarmente iscritto nel libro degli associati può procedere alla convocazione dell’Assemblea nelle forme previste dal terzo comma del presente articolo.
In tal caso, il Consiglio direttivo in carica resosi responsabile di tale inadempienza, è immediatamente revocato di diritto, e l’Assemblea degli associati riunita procede alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo ad interim, compreso il Presidente ad interim, che rimane in carica per 60 giorni. Il Consiglio direttivo ad interim, anche per mezzo di eventuali deleghe interne, fermi i compiti dell’Organo di vigilanza e di revisione, se istituiti, redige una situazione contabile, procede alla revisione della contabilità interna, stila una relazione sullo stato dell’Associazione, delle attività espletate e in essere, del patrimonio, e di qualunque altro argomento ritenga necessario. Esso, inoltre, procede all’ordinaria amministrazione, alla gestione delle attività interne e, se presente, di spaccio sociale, escludendo tutte le attività straordinarie non supportate da carattere di necessità e urgenza.
Il Consiglio Direttivo ad interim, convoca, una volta espletati i compiti di cui al precedente comma, e comunque non oltre 60 giorni dall’assunzione della carica, l’Assemblea degli associati, nelle forme previste dal terzo comma del presente articolo. L’adunanza, provvede a nominare i membri del nuovo Consiglio direttivo. In caso di inadempienza da parte dell’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo), si applica la procedura prevista dal precedente comma e dalle norme del presente Statuto.
I membri del Consiglio direttivo colpevoli della mancata convocazione dell’Assemblea secondo il precedente comma, sono radiati di diritto ed espulsi dall’Associazione, senza alcuna possibile reintegrazione. Eventuale ricorso può essere presentato dinnanzi all’Assemblea convocata successivamente secondo le forme previste dal precedente comma, ed esclusivamente per motivi di forza maggiore. L’Assemblea delibera sulla possibile reintegrazione a maggioranza di 2/3 dei presenti. L’Assemblea può promuovere, inoltre, azioni di responsabilità nei confronti dei membri dell’organo direttivo così destituito, con delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
La distruzione, l’occultamento, la modifica di un avviso di convocazione dell’Assemblea, perpetrata da parte di qualunque socio, membro del Consiglio direttivo o altra persona, comporta l’espulsione per radiazione di diritto del o dei colpevoli. Al provvedimento è ammesso ricorso in seno all’Assemblea, convocata entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza di ricorso e decide a maggioranza assoluta dei presenti.
10.3 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’Organo di Amministrazione è denominato Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, in numero dispari, è nominato dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica cinque anni, con possibilità di rielezione.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo esprime nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e le altre eventuali cariche, determinando, nel caso, la delega di ciascuna funzione. Tutte le cariche in seno al Consiglio direttivo hanno durata annuale e sono rieleggibili.
Può deliberare, per ciascuna delega, appositi regolamenti ed eventuali sanzioni, sino alla revoca della delega stessa o alla radiazione del socio per gravi motivi, fermo i diritti di ricorso previsti dal seguente statuto.
Può, in ciascun momento e senza alcuna motivazione, revocare cariche al suo interno, compresa quella del Presidente, deleghe, funzioni o altro, nominando le nuove cariche, incarichi e deleghe nel suo seno.
Gli incarichi del primo Consiglio direttivo sono disposti dai soci costituenti e riportato nell’atto costitutivo dell’associazione, compreso il Presidente. Le successive nomine sono deliberate in seno al Consiglio direttivo stesso, compresa quella del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato secondo le forme previste dal presente Statuto.
La convocazione del Consiglio direttivo può essere disposta da qualunque membro, senza particolari motivi, per iscritto senza alcuna particolare forma, anche per mezzo sms, e-mail, lettera o altro, entro 48 ore prima della data prevista per la riunione.
Esso si riunisce almeno semestralmente. Nel caso di mancata riunione in tali termini, ovvero, nel caso di impossibilità di riunione per mancata presenza di quorum costitutivo, su iniziativa di qualunque suo membro o di qualunque socio nelle forme previste dall’art. 10.3 è convocata l’Assemblea e il Consiglio direttivo è revocato di diritto, salvo possibile ricorso, nelle forme previste dall’articolo 10.3. Si procede, quindi, secondo le delibere e le procedure previste nello stesso articolo 10.3.
I componenti colpevoli possono essere radiati dall’Assemblea convocata secondo il precedente comma, ovvero dal Consiglio direttivo ad interim, ovvero dal nuovo Consiglio direttivo incaricato. Rimane salvo il diritto al ricorso in seno all’Assemblea.
Possono, su decisione delle Assemblee, nominati, quali componenti del Consiglio direttivo ad interim e del nuovo Consiglio direttivo, i componenti del Consiglio direttivo destituito ritenuti dai soci non colpevole dell’immobilismo del Consiglio direttivo o di altro.
Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal vicepresidente o dal Segretario, o da qualunque altro membro e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, nel caso di Consiglio Direttivo costituito da un numero superiore a tre, ovvero dell’unanimità dei membri nel caso di Consiglio Direttivo composto da tre membri.
Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
Al termine della riunione del Consiglio Direttivo è stilato verbale della riunione a cura del Segretario, da riportarsi nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e approvato dal Consiglio stesso a maggioranza dei presenti. Esso è firmato dal Presidente e dal Segretario.
In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di un membro del Consiglio o in caso di sua protratta assenza non giustificata per due sedute, qualunque membro convoca l’Assemblea per la sostituzione o per le decisioni del caso.
Nel caso, di violazione alle norme di cui al presente statuto o di qualunque regolamento interno deliberato dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo stesso, disposizioni normative di carattere fiscale, amministrativo, sanitario, contabile, civilistico, penale o altro, da parte di qualunque componente, compreso Presidente, qualunque membro, conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto, è obbligato a convocare l’Assemblea per l’eventuale revoca degli incarichi e l’applicazione delle procedure stabilite dall’articolo 10.2.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per qualunque membro, compreso Presidente, si sia reso colpevole di gestione economica deficitaria, o danno all’Associazione, alla sua reputazione e al suo buon nome.
Le attribuzioni specifiche del Consiglio Direttivo sono:
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La redazione dei bilanci annuali consuntivi e di previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, unitamente alla relazione annuale sull’attività svolta;
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Eseguire le deliberazioni tutte dell’Assemblea dei Soci;
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Stabilire gli indirizzi sociali, culturali, ed elaborare il piano dell’attività da svolgere nell’anno sociale in relazione alle risorse disponibili;
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Costituire gruppi di studio e di lavoro nominando i loro appartenenti;
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Svolgere infine tutte le attività necessarie all’attuazione degli obiettivi dell’Associazione e sovrintendere a tutte le attività dell’Associazione e di tutti i suoi organi.
10.4 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri.
È eletto la prima volta contestualmente alla costituzione dell’Associazione e ratificato alla prima riunione del Consiglio Direttivo, conformemente a quanto stabilito dall’articolo precedente.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, salvo diverse statuizione previste dal presente statuto, ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Quale Presidente dell’Assemblea controlla e garantisce il perfetto svolgimento della stessa; egli controlla la legittimità di quanto deliberato dall’Assemblea e la sua rispondenza ai fini sociali.
Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.
Cura la gestione economica dell’Associazione, cura eventuali rapporti con istituti di crediti, può accendere rapporti di conto corrente, effettua acquisti e cura pagamenti di tutto ciò che ritiene necessario per il perseguimento dei fini associativi e per l’attuazione delle delibere dell’assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.
Egli verifica l’adempimento delle deliberazioni assembleari da parte degli altri organi sociali e potrà inviare suggerimenti o proposte a qualsiasi organo dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile, secondo le forme stabilite dal presente Statuto.
In assenza, impedimento o semplice delega del Presidente, le sue funzioni sono interamente svolte dal Vice Presidente o, nel caso di impedimento, dal Segretario o altro membro delegato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo può, in ogni caso, modificare, ampliandoli o riducendoli, i poteri, doveri e obblighi del Presidente, attribuendone parti o porzioni a qualunque altro membro del Consiglio direttivo stesso, escluso la rappresentanza legale dell’associazione e gli attributi conferiti per disposizione normativa.
Lo stesso Consiglio direttivo può revocare in qualunque momento il Presidente, senza alcuna motivazione, salvo decisioni diverse dell’Assemblea dei soci e secondo le disposizioni del presente Statuto.
10.5 - IL SEGRETARIO
Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornato il protocollo, provvede alla iscrizione e alla tenuta dei registri contabili e della contabilità, anche mediante incarico a professionista esterno, e cura la tenuta del libro degli associati, salvo diversa disposizione del presente Statuto, delibera del Consiglio direttivo o dell’Assemblea degli associati.
10.6 – ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, eventualmente nominato dall'Assemblea, svolge le funzioni di controllo e verifica preventiva e successiva sull’andamento economico-finanziario dell’Associazione. Può essere monocratico o collegiale, e svolge funzioni di consulenza ed assistenza agli organi dell’Associazione. Può emettere pareri, ove richiesti, e dovrà redigere la relazione di accompagnamento al rendiconto consuntivo annuale da sottoporsi all’approvazione dell'Assemblea.
L’organo di controllo:
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Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
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Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
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Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
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Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo è obbligatorio nel caso di superamento dei limiti riportati nell’articolo 30 del D.lgs. 117/17, ed è, in tale occasione, istituito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
10.7 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Articolo 11 - BILANCIO
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Articolo 12 – BILANCIO SOCIALE
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 13 – PERSONALE DIPENDENTE
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
Articolo 14 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
L’Associazione si scioglie su delibera di una Assemblea a appositamente convocata e costituita con il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 10.1.
Il patrimonio eventualmente esistente al momento dello scioglimento è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 16 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del D.lsg. 117/17, del Codice Civile e delle Leggi e Regolamenti speciali in materia.
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